Dopo aver trattato tematiche di recente interesse quali la fatturazione elettronica per la PA e la compilazione del modello Unico per il 2015, oggi vogliamo approfondire una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate che stabilisce i nuovi termini della collaborazione volontaria (Voluntary Disclosure) per tutti i contribuenti che intendono rimediare a errori e irregolarità  nell’emersione e rientro di capitali esteri commessi fino al 30 settembre 2014.  Il documento riporta modalità di implementazione della recente normativa, soggetti e Paesi interessati, modulistica e tempistiche di attuazione, ma vediamo prima di tutto nel dettaglio di cosa si tratta.
La Voluntary Disclosure permette a tutti i soggetti che svolgono attività finanziaria fuori dall’Italia o che detengono patrimoni su conti esteri non dichiarati di ravvedere la propria posizione con il fisco italiano versando le imposte dovute e le relative sanzioni, quest’ultime in misura ridotta.
I soggetti interessati sono:
- Chiunque sia soggetto a monitoraggio fiscale (persone fisiche, enti e società non commerciali, etc.)
- Chiunque abbia detenuto o detenga beni e patrimoni all’estero in un regime che viola l’obbligo di monitoraggio, sia direttamente, che a mezzo di altro soggetto (fondazione, fiduciaria, trust, etc.) che per procura abilitata a prelievi
- Chiunque abbia avuto residenza fiscale in Italia per uno qualunque degli anni di accertamento
Come riportato anche in un bell’articolo uscito recentemente sul Corriere della Sera, rientrano in tale casistica: gli «estero residenti fittizi», i cittadini «trasferiti» in Paesi black list, i soggetti, i trust e i trust «esterovestiti». Dando una rapida occhiata a questa nuova tipologia di scudo fiscale, i soggetti che intendano ravvedersi avvalendosi della Voluntary Disclosure dovranno sì versare per intero le imposte e gli interessi richiestigli per il periodo di accertamento, tuttavia:
- non saranno perseguiti penalmente per reati fiscali, riciclaggio e assimilati
- godranno di sanzioni amministrative ridotte rispetto alla normativa precedente
- nella maggior parte dei casi non saranno soggetti a un raddoppio dei termini nel caso in cui sussistano sospetti su beni o attività in Paesi “black list”
- potranno richiedere una forma di pagamento agevolato con rateizzazione fino a tre mesi e con un regime forfettario qualora la media attività /anno interessata sia inferiore a 2.000.000 di euro
Rientrano perciò nella Voluntary Disclosure:
- beni e patrimoni esteri non dichiarati (a prescindere se detenuti direttamente o a mezzo di prestanome)
- flussi di denaro in entrata e in uscita (da conti correnti, con relativa origine e destinazione)
- specifiche e emolumenti di scudi fiscali di cui si è beneficiato in passato
I termini di scadenza per l’adesione alla Voluntary Disclosure sono al momento fissati per il 30 Settembre 2015 (per le violazioni commesse fino al 30 Settembre 2014). Per la comodità dei nostri lettori riportiamo qui di seguito i moduli predisposti dall’Agenzia delle Entrate:
- Â Modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria – pdf
- Istruzioni per la compilazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria – pdf
- Format per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della documentazione – pdf
- Specifiche tecniche per l’invio della relazione di accompagnamento e della documentazione tramite posta elettronica certificata ed elenco degli indirizzi PEC degli uffici competenti alla ricezione – pdf
Tali modelli possono essere presentati in via unicamente telematica (via Entratel o Fisconline) o attraverso un professionista incaricato (tra coloro che rientrano nel DPR n. 322 del 1998, commercialista, avvocati, revisori dei conti, etc.).
Per le violazioni commesse tra il 2004 e il 2013 è invece disponibile un apposito software di compilazione (rilasciato in esclusiva sempre dall’Agenzia delle Entrate) facilmente integrabile sia con Entratel che con Fisconline grazie alle app dedicate scaricabili a questo indirizzo.
Seguici su: