Stipendi non pagati, buste paga che arrivano a mesi alterni, contributi non versati, quella dei corrispettivi mancati è una storia che si sente sempre più frequentemente, le scrivanie dei giudici e del consulente del lavoro sono stipate di decreti ingiuntivi, conciliazioni e cause tra dipendenti inferociti e ex-datori di lavoro.
Ma che cosa si può / si deve fare quando a fine mese non riceviamo il nostro meritato stipendio (o quando magari i mesi sono già due o tre e nonostante le nostre sacrosante insistenze la situazione non accenna a cambiare)? Le opzioni e le forme di tutela messe a disposizione dei diritti dei lavoratori sono tante: dalla messa in mora alla conciliazione, dall’ingiunzione di pagamento alla causa vera e propria fino alla richiesta di istanza di fallimento, tuttavia modalità , tempistiche ed efficacia variano molto da caso a caso, e non è sempre detto che una strategia aggressiva sia la scelta migliore.
Partendo dal presupposto che tutti i lavoratori dipendenti (ad eccezione dei dirigenti) possono far valere i propri crediti fino a cinque anni dopo la fine del rapporto lavorativo, e ricordando all’interessato che la prima cosa da NON FARE in simili circostanze è firmare la propria busta paga “per quietanza†(come si è abituati a fare ogni mese) quanto piuttosto “per presa visione†(dal momento che il credito dovuto non è stato quietanzato), la prima decisione da prendere è se procedere in modo autonomo o avvalersi di un consulente del lavoro o di un legale.
Cosa posso fare da solo?
1) Messa in mora: secondo il codice civile (art 1219) il dipendente può richiedere la messa in mora del proprio datore di lavoro senza avvalersi dell’ausilio di un legale. Tuttavia, tale procedura non può essere praticata se il debitore dichiara per iscritto di non essere intenzionato a eseguire l’obbligazione, se il credito in questione deriva da azioni illecite, se il termine di presentazione è scaduto o se il debitore recede prima della scadenza (nel quale caso sarà necessario inoltrare altre richieste o intimazioni per potersi rivalere su eventuali eredi).
2) Dimissioni senza preavviso: in caso di stipendio non percepito la legge autorizza il lavoratore a dimettersi con giusta causa ed effetto immediato, senza obbligo di preavviso ma dando semplice comunicazione al datore di lavoro segnalando il mancato percepimento come motivo delle proprie dimissioni. Tale azione non comporta obbligo di pagamento per l’ex datore di lavoro, ma in tal modo il lavoratore percepirà un sussidio di disoccupazione INPS (contributo ASPI) per importi e durata stabiliti dalla normativa vigente.
Cosa posso fare con l’ausilio di un legale?
1) Conciliazione: ne esistono di due tipi: facoltativa e monocratica. Nel caso della conciliazione facoltativa il lavoratore contatterà la sede locale competente della Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) per far convocare una Commissione di Conciliazione che ascolterà le parti e proporrà i termini di un accordo. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo si procederà allora con una conciliazione monocratica, che prevede una serie di ispezioni (da parte dei funzionari dell DTL) presso l’azienda debitrice al fine di verificarne la regolarità contributiva e di esercizio alla luce delle normative di lavoro vigenti.
2) Decreto ingiuntivo: Con il decreto ingiuntivo (attuabile solo se il credito del lavoratore è stato ufficialmente certificato) si richiede al giudice di inviare all’ex-datore di lavoro un ordine di pagamento. Quest’ultimo ha però facoltà di decidere se saldare o meno il debito entro quaranta giorni dalla notifica giudiziaria.
3) Causa: è possibile intentare causa ordinaria all’ex datore di lavoro solo quando il debito di quest’ultimo non sia stato precedentemente certificato. In questo caso sarà necessario presentare in giudizio contratto e lettera di assunzione (se esistenti), buste paga non quietanzate, CUD, testimonianze di colleghi e collaboratori e altri documenti comprovanti l’esistenza del rapporto di lavoro non remunerato.
4) Esecuzione forzata e dichiarazione fallimentare: nel caso in cui l’ex datore di lavoro si ostini a non estinguere il suo debito nonostante abbia già ricevuto un decreto ingiuntivo e perso la causa, le uniche due possibilità che rimangono sono: l’esecuzione forzata (confisca dei beni del debitori, si tratti di beni bancari, immobiliari, conti correnti, etc.) e la dichiarazione fallimentare, nella quale il creditore verrà risarcito in parte dall’INPS (che attraverso un fondo di garanzia gli farà avere gli ultimi tre stipendi e il TFR maturato nel corso della collaborazione lavorativa) e in parte dal credito passivo del fallimento.
C’è però da dire che, statistiche alla mano, in frangenti come questi le procedure “morbide†(in primis la conciliazione) risultano sempre più sicure ed efficaci rispetto a quelle “dure†(causa, esecuzione forzata, etc.). E’ vero, raramente il lavoratore che sceglie la via della conciliazione rivedrà il 100% del proprio credito (più spesso il 70-80%, magari dilazionato in rate mensili per uno o più anni), tuttavia, come riporta anche questo bell’articolo pubblicato su La Legge per Tutti, gli oneri (soprattutto economici) di una causa e di un’esecuzione forzata, le tempistiche (anni!) e la quasi impossibilità di ricevere un pagamento da un’impresa o società in via di fallimento sono solo alcuni dei deterrenti che ogni anno dissuadono migliaia di lavoratori dal far valere fino in fondo i propri diritti, e per quanto triste e ingiusto possa sembrare, in questo ramo del diritto del lavoro è proprio vero che meglio un uovo oggi che una gallina domani.
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