Come molti dei nostri lettori di sicuro sanno, il DURC è il Documento Unico di RegolaritĂ  Contributiva con il quale le imprese dimostrano di aver assolto a tutti gli oneri contrattuali e legislativi previsti da enti previdenziali quali INPS, INAIL e Cassa Edile. Questo documento contiene un aggiornamento delle verifiche effettuate dai suddetti enti sullo stato contributivo dell’impresa, aggiornamento che ha esito positivo soltanto quando quest’ultima risulta essere in regola con tutte le casse previdenziali (basta non esserlo con una sola e la certificazione ha esito negativo).

In occasione di gare d’appalto o subappalti con enti pubblici, il committente ha l’obbligo di verificare la regolaritĂ  contributiva delle ditte concorrenti, ognuna delle quali è tenuta a presentare un DURC aggiornato in ogni step del rapporto (verifica requisiti, aggiudicazione gara, stipula del contratto, S.A.L. – Stato d’avanzamento lavori, liquidazione finale, etc.). Lo stesso vale per le gare d’appalto soggette ad attestazioni SOA e per quelle gestite da soggetti privati quando è necessario richiedere una concessione edilizia (es. DIA – Denuncia di Inizio AttivitĂ  Edilizia).

L’impresa che necessiti di una dichiarazione DURC può richiederla in prima persona o attraverso consulenti e associazioni di impresa e di categoria; lo stesso vale per gli enti pubblici che bandiscono la gara d’appalto. La richiesta del DURC può avvenire per via telemativa sul sito del “DURC Sportello Unico Previdenziale” – o sulle sezioni apposite ospitate sui portali INPS, INAIL e Cassa Edile – oppure attraverso modulo cartaceo consegnato a mano o via posta a quest’ultima, la cui sede competente (fa fede la sede provinciale in cui l’impresa risiede legalmente) provvederĂ  ad effettuare le verifiche del caso per poi inviare al richiedente il DURC risultante (tramite raccomandata A/R). Fanno eccezione il S.A.L. (Stato di Avanzamento Lavori) e la liquidazione finale, per i quali il DURC viene elaborato ed erogato dalla Cassa Edile della provincia in cui si svolgono i lavori pubblici interessati dalla gara (per un totale di circa 119 Casse edili dislocate sul territorio nazionale).

Mediamente, alla luce della convenzione stipulata da INPS, INAIL e la rete di Casse Edili italiane il 15 aprile del 2004, per la verifica e l’emissione del DURC mediamente servono circa 30 giorni di tempo.

FinchĂ© un’impresa risulta in regola con la sua attivitĂ  contributiva (DURC “positivo”) può partecipare senza alcuna limitazione a qualsivoglia gara d’appalto o subappalto per la quale soddisfi i requisiti di adesione, ma in caso di DURC “negativo” (e come abbiamo giĂ  detto non importa se l’irregolaritĂ  riguarda la sua posizione INPS, INAIL o Cassa Edile, perchĂ© basta una sola irregolaritĂ  a invalidare la certificazione), l’impresa non solo non può stipulare contratti d’appalto di gare che si è giĂ  aggiudicata, ma non ha nemmeno diritto al riconoscimento dei S.A.L. nĂ© della liquidazione a fine lavori, e anche in ambito privato gli vengono sospese la DIA (Denuncia di inizio attivitĂ  edilizia) e tutte le abilitazioni alla concessione edile.

CHE COSA CAMBIA DA QUEST’ANNO?

A partire dal 1 luglio 2015 la verifica della regolaritĂ  contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile potrĂ  essere effettuata in tempo reale grazie al servizio DURC On line (qui i link per la procedura online INPS, INAIL e Cassa Edile) Per effettuare il controllo è sufficiente conoscere il codice fiscale del soggetto interessato e indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al quale verranno inviati i risultati dell’interrogazione.

In caso di riscontro regolare (DURC positivo) il documento erogato (consistente in un DURC On line in formato pdf) sarĂ  valido fino a 120 giorni dalla data del controllo; se invece viene riscontrata un’irregoaritĂ  (DURC negativo) e non è possibile verificare in tempo reale la regolaritĂ  della ditta oggetto del controllo, come richiesto dall’art. 1 legge 12/1979 gli enti previdenziali trasmetteranno a quest’ultima un invito a effettuare un controllo e (nel caso in cui sia necessario) regolarizzare al piĂą presto la propria posizione contributiva (indicandogli, a mezzo PEC, tutte le cause di irregolaritĂ  per ogni cassa previdenziale interessata e concedendogli 15 giorni dalla notifica dell’illecito per mettersi in regola).

Qualora il soggetto non proceda tempestivamente con la messa in regola, allo scadere dei 30 giorni dall’interrogazione chi ha effettuato la richiesta (es. ente appaltatore) ricevera una comunicazione indicante la negativitĂ  del DURC della soggetto appaltatore riportante le cause di irregolaritĂ  e l’ammontare del debito nei confronti degli enti previdenziali. A quel punto, l’appaltatore dovrĂ  attivare il procedimento in oggetto all’art. 31, comm 3 8 bis del decreto legge 69/2013 (attualmente legge 98/2013) con pagamento diretto della somma risultante all’ente creditore.